Obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro: circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro

Obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro: circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro

 Promemoria sui nuovi obblighi disposti dal DL n. 146/2021

 

 

Nuovi obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L’articolo 13 del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, come modificato in sede di conversione nella legge 17 dicembre 2021 n. 215, ha introdotto importanti modifiche all’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 1 del 16 febbraio scorso, ha inteso fornire le prime indicazioni, condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con specifico riferimento alle novità che, in materia di formazione, interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti.       L’articolo 13 del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, come modificato in sede di conversione nella legge 17 dicembre 2021 n. 215, ha introdotto importanti modifiche all’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Ø  Soggetti destinatari degli obblighi formativi: datore di lavoro

Anzitutto, va segnalata la novità relativa al comma 7 del citato art. 37, ai sensi del quale “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.

Il precedente testo riservava ai dirigenti e preposti, a cura del datore di lavoro, l’adeguata e specifica formazione e l’aggiornamento periodico.

Ora, la nuova disposizione individua, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, lo stesso datore di lavoro il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”, impartiti secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Alla Conferenza è infatti demandato il compito di adottare, entro il 30 giugno 2022, un accordo nel quale dovrà provvedere all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del decreto n. 81/2008 in                                       materia di formazione, in modo da garantire:

  1. l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  2. l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Ø  Nuovi obblighi formativi per i datori di lavoro

Per quanto concerne il datore di lavoro – specifica la nota dell’INL – l’accordo demandato alla Conferenza costituisce dunque elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico. Sarà infatti l’accordo a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa; pertanto, la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo.

Ø  Obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti

Per quanto concerne l’individuazione degli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti, considerato che la precedente formulazione della norma prevedeva già obblighi formativi a loro carico, va evidenziato che anche per essi l’adeguata e specifica formazione e l’aggiornamento periodico verranno effettuati con riferimento all’accordo la cui disciplina è rimessa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che supera le indicazioni in precedenza direttamente previste dal testo del D. Lgs. n. 81.

Con specifico riferimento alla figura del preposto, inoltre, il DL n. 146, come convertito in legge, stabilisce che “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

A fronte di tale nuovo quadro normativo, l’INL formula alcune osservazioni:

  • L’Ispettorato evidenzia anzitutto che, pur essendo ora prevista per i preposti una formazione “adeguata e specifica” secondo quanto previsto dall’accordo da adottare in Conferenza entro il 30 giugno 2022, ciò non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico. In assenza del nuovo accordo, dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221, del 21 dicembre 2011, adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del Lgs. n. 81/2008.
  • Con specifico riferimento alla figura del preposto, l’Ispettorato specifica che i requisiti della adeguatezza e specificità della formazione, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e

complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza. Pertanto, anche tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole.

Ø  Obblighi formativi e prescrizione

Dal momento che gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza da adottarsi entro il 30 giugno p.v., ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire (al momento) elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.

Ø  Obbligo di addestramento

Un’ulteriore novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda gli obblighi di addestramento.

L’art. 37 già prevedeva che l’addestramento deve avvenire “da persona esperta e sul luogo di lavoro”. Con le modifiche intervenute per effetto del DL n. 146, il legislatore ha inteso specificare che “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

Per la vigenza di tali obblighi non occorre attendere ulteriori atti: trattasi di contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato”, che riguarderà però, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021.

Di conseguenza, la violazione degli obblighi di addestramento si realizza da subito anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021.

Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione “ad hoc”.

La norma prevede, con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e allo scopo di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, che l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori sia oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. In caso di violazione di tale obbligo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.Il DL n. 146 rivede i contenuti D. Lgs. n. 81/2008, prevedendo che, al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare e quello sommerso, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro adotta necessariamente (dunque non ne è data la semplice facoltà, come prima era previsto) un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro (anziché il 20 per cento) risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero (anche questa è una novità) inquadrato come lavoro autonomo occasionale in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.  

Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni. Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

I provvedimenti, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa. In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

Il potere di adozione dei provvedimenti spetta anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all’ Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili al fine dell’adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione.

L’Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui sopra per il tramite del proprio personale ispettivo nell’immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.

Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco.

È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’amministrazione che lo ha adottato:

  1. la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
  2. l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  3. la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni;
  4. nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
  5. nelle ipotesi di gravi violazioni, il pagamento di una somma aggiuntiva con riferimento a ciascuna

Su istanza di parte, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta. L’importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell’istanza costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato.

È comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

La violazione dell’obbligo di nomina del preposto è punita con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.L’art. 18 viene modificato con la previsione che il datore di lavoro, che esercita le attività soggette al D. Lgs. n. 81/2008 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono (necessariamente) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento di tali attività. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.

 In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti. Gli obblighi del preposto (art. 19) vengono ampliati e resi sicuramente più incisivi. In particolare, oltre a sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione, il preposto deve, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.

Inoltre, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, il preposto deve interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale  che svolge la funzione di preposto.